Corporate Criminal Liability

Il contagio da Covid-19 costituisce “infortunio” sul lavoro. Quali riflessi in tema di responsabilità penale del Datore di Lavoro?

L'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27), ha sancito che il contagio da Coronavirus, quando verificatosi in occasione di lavoro, debba essere trattato dall'INAIL come un infortunio sul lavoro. Fin dalla Circolare n. 74/1995, è stato affermato, infatti, che le malattie virali (come il Covid-19) conseguono ad una causa violenta – l’infezione appunto – e pertanto vanno qualificate come infortunio e non come malattia professionale. Conferma in tal senso è contenuta anche nella risposta nr. 5-03904 del 6 maggio 2020 della Commissione Lavoro pubblico (IX).


Quali sono le ricadute pratiche di tale qualificazione?

Nell’assenza di ulteriori precisazioni da parte del Legislatore, nonostante le insistenti richieste da parte delle associazioni di categoria, sono sorti dei dubbi circa le ricadute pratiche di tale qualificazione, soprattutto in relazione a una responsabilità penale del Datore di Lavoro.

È noto, infatti, che la mancata adozione da parte del Datore di Lavoro di misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di infortuni sul luogo di lavoro, potrebbe determinare l’insorgere in capo allo stesso di alcuni rischi di carattere penale. Quest’ultimo, infatti, ricopre una posizione di garanzia che discende dall’art. 2087 c.c., a mente del quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Al Datore di Lavoro potrebbero - pertanto - essere contestati reati, quali:

  • Contravvenzioni di cui all’art. 55 del D.lgs. 81/2008 (omessa informazione dei lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare; omessa pianificazione degli interventi da attuare in caso di emergenza; omessa fornitura dei DPI);
  • Delitti di cui agli artt. 590 3 c.p. (Lesioni colpose) e 589 co. 2 c.p. (Omicidio colposo).Quali sono i requisiti affinché possa essere contestato un reato al Datore di Lavoro?

Affinché al Datore di Lavoro sia concretamente contestato uno dei reati sopra evidenziati è necessario che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro; che vi sia stata una violazione colposa della normativa emergenziale o delle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008; e, in ultimo, che sussista il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la violazione della normativa predetta.

Affinché sussista il nesso causale è necessario che sia fornita la prova del fatto che la malattia, nel caso di lesioni, o la morte, nel caso di omicidio colposo, derivino certamente dalla esposizione del lavoratore al rischio di contagio non correttamente prevenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.*

Tale tipo di accertamento già di per sé difficile in un contesto come quello di contagio da SARS-CoV2, che costituisce infezione epidemiologica, per definizione ad eziologia diffusa, nel concreto è reso ancora più complesso allorquando il Datore di Lavoro abbia osservato tutte le disposizioni relative alla prevenzione del rischio di infortunio dettate dal TU in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dai Protocolli relativi alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.


Quali sono gli obblighi a cui è tenuto il Datore di Lavoro?

Alla luce della disciplina sopra richiamata, il Datore di Lavoro è tenuto a:

  • predisporre un efficace sistema di prevenzione del rischio di contagio, servendosi della collaborazione di tutte le figure della prevenzione aziendale: medico competente, RSPP, RSL;
  • formalizzare le procedure predisposte attraverso l’aggiornamento del DVR o attraverso la redazione di un documento ad esso equivalente (es. Protocollo ad hoc);
  • dare concreta attuazione alle procedure e formare i lavoratori circa la corretta esecuzione delle stesse;
  • controllare circa l’effettiva attuazione delle procedure attraverso la creazione di un comitato di controllo e il costante aggiornamento dell’OdV.


Il sistema di prevenzione del rischio di contagio

Il Datore di Lavoro, servendosi della collaborazione di tutte le figure della prevenzione aziendale, è tenuto a creare un sistema di prevenzione del rischio di contagio efficace e idoneo in base alle caratteristiche stesse dell’attività di impresa.

A tale fine è opportuno che il Datore di Lavoro valuti i rischi connessi all’esercizio dell’attività di lavoro, considerando, congiuntamente, i rischi endo-aziendali; i rischi ultra-aziendali; i rischi extra-aziendali. Infatti, solo un sistema di prevenzione ideato sulla base di una concreta valutazione dei rischi può ritenersi un mezzo efficace alla prevenzione del contagio.

Sulla base dei rischi individuati, il Datore di Lavoro è tenuto a predisporre procedure e protocolli idonei a prevenire il verificarsi di un infortunio, di un contagio.

Il Protocollo, sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali in data 14 marzo 2020 ed emendato e ampliato il 24 aprile 2020, indica una serie di obblighi e raccomandazioni che il Datore di Lavoro è tenuto ad osservare nella creazione di un sistema di prevenzione.

Le misure concretamente attuabili attengono, a titolo esemplificativo a:

  • l’informazione ai dipendenti;
  • l’ingresso e l’uscita dai luoghi di lavoro;
  • la pulizia e la sanificazione;
  • la gestione degli spazi comuni;
  • l’utilizzo di idonei DPI;
  • l’organizzazione aziendale;
  • la gestione di persona sintomatica;
  • la sorveglianza sanitaria.

 

La formalizzazione delle procedure e informazione del lavoratore

Dopo la predisposizione del sistema di prevenzione, è necessario darne concreta formalizzazione in un apposito documento. È infatti essenziale poter fornire evidenza del fatto che sia stato effettivamente ideato un sistema di prevenzione e che dello stesso sia stata data idonea informazione al lavoratore. Nell’inottemperanza di tale obbligo, la circostanza che il Datore di Lavoro abbia effettivamente predisposto procedure a contenimento del rischio di contagio resta irrilevante ai fini della prova dell’insussistenza del nesso di causa, a cui si faceva riferimento.

 

La concreta attuazione delle procedure di prevenzione del contagio e il relativo controllo

Dopo la predisposizione del sistema di prevenzione e della sua formalizzazione in apposito documento, idoneo a fornirne piena prova, è necessario che le procedure vengano concretamente messe in atto.

A tale fine, potrebbe essere opportuno, a mero titolo esemplificativo, predisporre un action plan, con l’indicazione di tempistiche, modalità e soggetti responsabili per la concreta attuazione delle misure contenute nel documento.

È infine opportuno che venga predisposto un sistema di controllo circa l’effettiva e corretta attuazione delle procedure predisposte per prevenire il contagio da Covid-19.

Fra le possibili modalità in cui il controllo può essere esplicato, si richiamano:

  • la creazione di un Comitato di Controllo interno;
  • la realizzazione di audit periodici da parte dell’RSPP all’esito dei quali lo stesso predisponga un report e lo trasmetta al Datore di Lavoro, all’RLS, al Medico Competente, nonché all’Organismo di Vigilanza e al Comitato di controllo.
  • il controllo periodico da parte dell’Organismo di Vigilanza laddove istituito.

 

In sintesi

Alla luce di quanto detto, la qualificazione del contagio da Covid-19 come “infortunio sul lavoro”, non conduce automaticamente a ritenere il Datore di Lavoro responsabile dell’evento verificatosi.

A tale fine, come detto, è necessario che sia fornita la prova, fra gli altri, della sussistenza del requisito del nesso di causa fra la violazione delle disposizioni in materia di infortunio e l’evento malattia o morte.

Sebbene si debba ritenere che tale tipo di accertamento sia difficile in un contesto come quello di contagio da virus epidemiologico, non si può affermare con certezza che sia impossibile che ciò avvenga.

Tuttavia, è possibile ritenere che l’osservanza da parte del Datore di Lavoro di tutti gli obblighi e le raccomandazioni in materia di prevenzione del contagio, qui illustrate, renda estremamente improbabile l’accertamento di una responsabilità colposa in capo allo stesso per lesione o morte di un lavoratore.



In attesa di uno scudo penale per l’Impresa?

L’adesione ai protocolli di sicurezza come elemento fondante della protezione per il Datore di Lavoro e per l’impresa di cui si è appena parlato, si sovrappone esattamente a quanto sostenuto dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

In occasione di un’intervista a Radio 24® rilasciata il 15 maggio, il Ministro si è detto comprensivo circa la preoccupazione ed il disagio degli imprenditori, che si sono visti addossare – a  causa del combinato disposto del DL e della circolare Inail – una responsabilità penale certamente eccessiva rispetto al tipo di emergenza che le imprese stanno affrontando. Il Ministro ha detto infatti che “Le imprese che rispettano il Protocollo di sicurezza e consentono ai dipendenti di lavorare in sicurezza non possono rispondere dei contagi in casi che non possono essere dimostrati come maturati all'interno dell'azienda, credo che questo sia un principio sacrosanto. Governo e Parlamento dovranno occuparsene”. “Quella degli imprenditori è una preoccupazione giusta, ora procediamo con i nuovi protocolli. Stiamo ultimando gli ultimi protocolli per i lavoratori, ma anche per gli imprenditori».

La creazione di uno scudo penale – anche ragionevole in un contesto emergenziale come quello che stiamo attraversando – è comunque un atto molto difficile e complesso da prevedere. La norma penale, essendo per sua natura generale ed astratta, troverebbe molta fatica nel distinguere la responsabilità del Datore di Lavoro di realtà virtuose da quelle realtà aziendali in cui, al contrario, l’assenza di adeguati protocolli pone i lavoratori in un contesto di rischio continuo di contagio Covid-19.

Cionondimeno, nell’auspicio che il Governo ed il Legislatore accedano a nuove forme di attenuazione o esenzione della responsabilità penale, l’imprenditore non deve cedere alla tentazione di trascurare tutti i protocolli ed i presidi di controllo che oggi caratterizzano il sistema di gestione e minimizzazione del rischio infettivo da adottare nell’ambito del contesto lavorativo.