Il T.A.R. Valle d’Aosta, con la sentenza n. 36 del 23 giugno 2017, ha affermato che l’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
In tali ipotesi rientrano, tra l’altro (a) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, oppure confermata all’esito di un giudizio, oppure ancora abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; (b) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate per ottenere un proprio vantaggio; (c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Rif. TAR Valle d’Aosta, sentenza 23 giugno 2017, n. 36