Società di gestione del risparmio, fondi immobiliari e soggettività tributaria
La liquidazione dei fondi immobiliari è stata oggetto di una disciplina fiscale ad hoc, introdotta dall’art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in base alla quale la Società di Gestione del Risparmio (SGR) è tenuta a prelevare e versare all’erario un importo, a titolo di imposta sostitutiva, calcolato sul valore netto del fondo. Si pone la questione di identificare se, in quale misura e a quale titolo sia possibile individuare una responsabilità in capo alla SGR nel caso in cui la vicenda tributaria regolata dalla disciplina citata assuma tratti patologici (omesso versamento delle imposte, non corretta od omessa dichiarazione dell’imponibile e/o liquidazione dell’imposta). Ciò al fine di verificare la correttezza di una recente prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria volta a porre a carico della SGR – nella situazione testé descritta – una responsabilità per sanzioni ed imposta.
Il diritto tributario distingue tra soggetti passivi e soggetti terzi. La qualificazione della soggettività passiva consiste nel collegamento tra presupposto e soggetto obbligato alla contribuzione. Un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale rapporto porta ad affermare che soggetto passivo sia colui che realizza il fatto sintomatico di capacità contributiva elevato a presupposto del tributo, concorrendo alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva. Il soggetto passivo è tale, dunque, perché realizza il presupposto e in conseguenza di ciò diviene titolare dell’obbligazione d’imposta corrispondente.
La qualificazione di soggetto passivo assume rilevanza per l’identificazione dei soggetti “terzi”. Questa terzietà si manifesta sia rispetto al presupposto impositivo, poiché i soggetti terzi non lo realizzano, ma anche rispetto all’obbligazione d’imposta che dal presupposto scaturisce, poiché quest’ultima non può che riferirsi – ex art. 53 Cost. – a chi integra quel presupposto. Terzi sono il sostituto e il responsabile d’imposta (art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), soggetti che pur tenuti al pagamento del tributo in luogo o insieme con altri sono “autorizzati” a rivalersi sul soggetto passivo mediante la ritenuta o la rivalsa, così da andare indenni dal gravame economico del tributo, facendolo ricadere sul soggetto passivo. Tratto comune ai “terzi” è la previsione di una riserva di legge che legittima – a livello costituzionale – il “coinvolgimento” di tali soggetti nell’obbligazione tributaria altrui.
La soggettività giuridica dei fondi immobiliari ha trovato la sua chiara consacrazione nella disciplina di settore e nella normativa tributaria, doppiata dalla recente giurisprudenza civile: SGR e fondo immobiliare sono soggetti distinti e autonomi sia a livello giuridico che tributario che stanno l’una all’altro come un amministratore sta alla società che amministra e rappresenta.
La norma che istituisce l’imposta sostitutiva sui fondi immobiliari, nell’ordinare alla SGR di prelevare dal fondo le somme necessarie ad assolvere l’obbligo tributario, non fa altro che confermare questo rapporto: l’SGR come gestore del fondo dovrà rendersi funzionale all’assolvimento dell’obbligazione gravante sul fondo svolgendo le attività di liquidazione e prelevando quanto necessario a pagare l’imposta sostituiva, ma non potrà mai essere chiamata in responsabilità dal creditore erariale se il fondo immobiliare, essendo illiquido, non ha riserve da cui effettuare il prelievo. Siamo in presenza di una chiara obbligazione di mezzi (prelevare e pagare) e non di risultato (garantire all’erario che il fondo paghi anche se non ha i mezzi).
Tale seconda impostazione confliggerebbe in modo frontale con la struttura del rapporto tra SGR e fondo e, se elevata a sistema, cambierebbe in radice i tratti economici dell’attività delle SGR, attribuendo ad esse il rischio, proprio invece di fondi e solo di essi, delle attività di investimento. Allo stesso modo le sanzioni per le violazioni commesse nell’esecuzione del rapporto sono a carico solo ed esclusivamente del fondo, che potrà agire in responsabilità contro la SGR per mala gestio. Alla SGR, e ai suoi amministratori, competono poi tutte le responsabilità per le violazioni commesse nell’esecuzione di compiti gestori, alla luce dei modelli comportamentali stabiliti dagli enti regolatori del settore finanziario.
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