Assegno divorzile, per la revisione non basta avere una nuova famiglia
Con l’ordinanza n. 13683 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della revisione dell’assegno divorzile, chiarendo che la formazione di una nuova famiglia non è sufficiente, da sola, a ottenere la modifica o la revoca dell’assegno.
I fatti sopravvenuti, come la nascita di un figlio o l’assunzione di nuovi obblighi di mantenimento, possono rilevare solo quando incidono concretamente sull’equilibrio economico definito al momento del divorzio.
La decisione ribadisce quindi la centralità dell’onere della prova, richiedendo all’ex coniuge obbligato di dimostrare, in termini puntuali e comparativi, che il mutamento della propria situazione personale abbia avuto un’effettiva ricaduta sulla capacità reddituale e patrimoniale.
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