Morri Rossetti contro l’Agenzia delle Dogane in merito al termine di decadenza previsto dall’art. 14 del TUA
Morri Rossetti – con l’Avv. Fabrizio Pacchiarotti, partner dello Studio, e i senior associate Davide Rizzo e Francesco Naio - ha assistito un primario gruppo italiano attivo nel settore energetico contro l’Agenzia delle Dogane, al fine di vedersi riconosciuto integralmente il proprio diritto creditorio derivante da un’eccedenza di versamenti di accisa effettuati nel corso della propria attività imprenditoriale.
In particolare, a seguito della cessazione della propria attività nello specifico ambito territoriale di competenza della Dogana, la Società aveva richiesto il rimborso della maggiore accisa da energia elettrica versata nel corso degli anni a causa del particolare sistema di autoliquidazione del predetto tributo.
La Dogana interpellata, tuttavia, aveva opposto il diniego alla predetta richiesta sostenendo l’intervenuta decadenza da tale diritto per effetto di una particolare interpretazione fornita da molti uffici locali con riguardo al momento di inizio della decorrenza del termine biennale per richiedere il rimborso previsto dall’articolo 14 del TUA.
Lo Studio, nell’interesse del proprio cliente, ha contestato l’interpretazione fornita dall’Ufficio, sollecitando una diversa lettura della predetta norma che facesse decorrere il predetto termine biennale dal momento in cui l’impresa aveva cessato la propria attività nel predetto ambito locale, in quanto solo da quel momento il contribuente non avrebbe più potuto servirsi del particolare sistema dei pagamenti mensili e dei conguagli previsti dal TUA.
L’Ufficio doganale coinvolto nel procedimento, accogliendo la diversa e più convincente interpretazione della norma fornita dallo Studio, ha disposto l’annullamento in autotutela del diniego riconoscendo integralmente il credito originariamente chiesto a rimborso dalla Società.