Morri Rossetti & Franzosi con Alfa s.r.l. in un complesso giudizio avanti la Corte d’Appello di Bologna

Lo Studio ha assistito Alfa S.r.l. – società italiana fondata da Edoardo Rossetti ed attiva da oltre dieci anni nello sviluppo tecnologico di sistemi tintometrici per il mondo del colore – in un contenzioso con una società concorrente che contestava l’abusivo impiego di propri segreti commerciali nell’ambito dell’attività di Alfa.

Nel giudizio, la società è stata assistita da un team composto dal Prof. Mario Franzosi, Of Counsel, e dall’Avv. Federica Santonocito, Partner, con il supporto dell’Avv. Michele Loconsole, Senior Associate.

La controversia, che ha già visto due gradi di giudizio e che potrebbe vivere un nuovo episodio avanti alla Corte di Cassazione, ha avuto ad oggetto domande incrociate. Da un lato, il competitor ha chiesto l’accertamento della violazione di know-how riservato e di condotte di concorrenza sleale per scorrettezza professionale; dall’altro, Alfa ha chiesto l’accertamento di condotte illecite di denigrazione e boicottaggio poste in essere a proprio danno.

Con sentenza pubblicata il 14 settembre scorso, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto le domande di entrambe le parti, confermando la sentenza del Tribunale e ribadendo – quanto alle pretese avanzate a carico di Alfa – che il competitor non ha provato che le informazioni contestate fossero effettivamente segrete, avessero valore economico proprio in ragione della loro segretezza e fossero protette da misure adeguate a mantenerle riservate.

La Corte ha inoltre chiarito che il numero dei file e la loro archiviazione su supporto informatico non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’esistenza di una banca dati organizzata e concretamente utilizzabile dal concorrente, se non ne vengono individuati e descritti con sufficiente precisione i contenuti.

La medesima indeterminatezza impedisce, inoltre, di delimitare l’oggetto delle misure inibitorie e ripristinatorie richieste, poiché un ordine generico di inutilizzazione, cancellazione o distruzione dell’intero insieme delle informazioni potrebbe coinvolgere anche informazioni non protette, limitando in modo ingiustificato e sproporzionato la libertà d’impresa garantita dagli artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si tratta di un principio giuridicamente rilevante sotto molteplici profili, perché ribadisce a quali condizioni è possibile ottenere tutela per il proprio know-how riservato, ma allo stesso tempo puntualizza come la mancata identificazione dei segreti incida direttamente anche sull’azione di concorrenza sleale ad essi connessa.

La sentenza non è definitiva e tutte le parti possono proporre ricorso per cassazione nei termini di legge.