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Accise e destinatario registrato: dubbi interpretativi ed incertezze applicative

Il D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) individua una ristretta cerchia di soggetti abilitati al trattamento dei prodotti sottoposti alle accise. Tra tali soggetti si annoverano sia quelli che fabbricano, detengono e movimentano prodotti in regime di sospensione da accisa, sia coloro che svolgono attività commerciali relative a prodotti sui quali l’accisa è già stata assolta. Per i primi, la normativa nazionale individua l’istituto chiave del “deposito fiscale”, fornendo una puntuale definizione dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi, quale quella del depositario autorizzato, cioè del titolare e responsabile del deposito stesso. Soggetto diverso dal titolare del deposito è il destinatario registrato, anch’egli autorizzato dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio dell’attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da altro Stato membro o dal territorio dello Stato. La disciplina relativa al destinatario registrato, contenuta nell’art. 8 del TUA è stata oggetto di modifiche da parte della legge di bilancio del 2017; a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto in capo ai destinatati registrati l’obbligo di detenere e contabilizzare separatamente i prodotti in regime sospensivo rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.

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