Appalto non genuino e detrazione IVA, la certificazione del contratto non vincola il giudice tributario
Con l’ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026, la Corte di cassazione è tornata sulle conseguenze fiscali degli appalti di servizi di cui l’Amministrazione contesti la genuinità, ribadendo che la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo ai fini IRAP presuppongono una verifica sostanziale del rapporto, fondata sui criteri previsti dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. La regolarità formale del contratto, quella contributiva e la sua certificazione costituiscono elementi valutabili, ma non sono di per sé decisivi.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.
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