Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali: il nuovo termine decadenziale biennale

L’art. 9 del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha novellato l’art. 2394-bis c.c., introducendo un termine decadenziale espresso per l’esercizio delle azioni di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali. La disposizione, nella sua nuova formulazione, stabilisce che le azioni di responsabilità spettanti agli organi della procedura - in caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria - debbano essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine biennale decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.

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