TMT e Data Protection

Blockchain e smart contract: il riconoscimento degli effetti giuridici da parte della L. 12/2019

La legge di conversione del D.L. n. 12/2019 (DL Semplificazioni) ha introdotto nel testo originario del decreto l’articolo 8-ter, dedicato alle cd. “Tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT) – tra le quali la più nota è sicuramente la blockchain – e agli “smart contract”, ossia software che consentono l’autoesecuzione dell’accordo tra le parti al verificarsi delle condizioni in esso contenute. Tale disposizione attribuisce a tali innovazioni tecnologiche rilevanti effetti giuridici. L’articolo 8-ter riconosce che ai documenti informatici memorizzati e registrati su blockchain verranno collegate una data e un’ora legalmente certe, tali da renderli opponibili a terzi (cd. validazione temporale elettronica). Quanto allo smart contract, esso potrà soddisfare il requisito della forma scritta (ove la legge la richieda per la validità ovvero per la prova del contratto) qualora le parti procedano ad una “identificazione informatica” attraverso un processo che rispetti i requisiti dettati dalla Agenzia per l’Italia digitale (AGID). Le descritte innovazioni normative potranno avvantaggiare le imprese, che attraverso i suddetti strumenti potranno rendere maggiormente certi e automatizzare i propri rapporti giuridici ed economici.


Articolo disponibile sulla Newsletter "Norme e Tributi" n. 130 della Camera di Commercio Italo-Germanica.