Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) e delle liquidazioni periodiche IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene previsto che i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e le note di variazione, non più con cadenza annuale ma trimestrale.
I dati devono essere inviati esclusivamente in forma analitica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
In sede di conversione del DL n. 193/2016, è stato stabilito che la comunicazione relativa secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all’ultimo trimestre dell’anno entro il mese di febbraio dell’anno successivo (e non più entro il 28 febbraio).
Solo per il primo anno di applicazione (2017) della norma, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al primo semestre 2017 è effettuata entro il 25 luglio 2017.
Con la stessa cadenza prevista per l’invio delle comunicazioni dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, i soggetti passivi IVA (sia che liquidino l’Iva con cadenza mensile che trimestrale) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate.
I soggetti che, entro il 31 dicembre 2016, optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture elettroniche, emesse e ricevute, sono esonerati da tale comunicazione (Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n.182070 del 28 ottobre 2016) ed usufruiscono inoltre della riduzione di due anni dei termini di accertamento e del rimborso IVA prioritario.
Sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture e di quelli relativi alle liquidazioni:
- per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di euro 2 (in luogo di quella prevista di euro 25,00) per ogni fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (in luogo del vigente limite massimo di euro 25.000). La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione dei dati viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
- all’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione compresa tra euro 500 (prima euro 5.000) ed euro 2.000 (prima euro 50.000). La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione dei fati viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Rif. Legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193