Concordato in continuità: la clausola di vendita dell’azienda non trasforma il piano in liquidatorio

Tribunale di Firenze, 20 maggio 2026, N. 135/2026, Pubblicata 8 luglio 2026, Pres. Dott.ssa Legnaioli, Est. Dott. Soscia

Può un concordato preventivo in continuità aziendale essere riqualificato come concordato liquidatorio quando il piano prevede, quale clausola di salvaguardia, la futura vendita dell’azienda in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici?

Con la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2026, n. 135/2026, il Collegio fornisce una risposta netta ad entrambe le questioni: la previsione di una vendita dell’azienda subordinata al mancato raggiungimento di determinati risultati economici non snatura la natura in continuità del concordato, trattandosi di una mera clausola di salvaguardia; inoltre, la meritevolezza del debitore non costituisce un autonomo requisito per l’omologazione del concordato in presenza di cram down fiscale, purché la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.

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