Consulenza tributaria e tax compliance

Contestazione di esterovestizione di società comunitaria: la rilevanza dei certificati fiscali esteri

Nel caso di contestazioni di “esterovestizione societaria” il contribuente è chiamato a fornire la prova della residenza effettiva all’estero. In tale contesto, si analizza quale valenza probatoria possano assumere i certificati di residenza fiscale rilasciati dall’Amministrazione competente dello Stato estero nel caso in cui la società dichiari la residenza in altro Stato membro dell’Unione Europea.

Introduzione

Il tema della residenza fiscale delle società estere ha assunto particolare rilevanza negli ultimi anni con l’introduzione di norme di contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione societaria. In particolare, si ricorda l’introduzione nel 2006 del comma 5-bis all’art. 73 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (“T.U.I.R.”), disposizione che ha, appunto, l’obiettivo di contrastare pratiche di “esterovestizione” societaria da parte di soggetti nazionali, al fine di sottrarre alla potestà impositiva dello Stato i redditi tassabili in Italia.

Al concetto di esterovestizione è possibile ricondurre due principali fattispecie.
La prima fattispecie (c.d. esterovestizione di fatto) si configura ogniqualvolta sia possibile ravvisare nel territorio nazionale, alternativamente, la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della società.
L’effettività della localizzazione all’estero della sede legale e dell’oggetto principale è raramente oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate; più spesso l’Agenzia si focalizza sulla valutazione della localizzazione, o meno, all’estero della sede effettiva dell’amministrazione. Alla luce di tali verifiche, in tutti quei casi in cui è possibile rinvenire in Italia la sede dell’amministrazione di un soggetto “formalmente” residente all’estero, la residenza fiscale estera di quest’ultimo verrà considerata fittizia, o, comunque, contestata ritenendo decisivo e prevalente il collegamento con la nostra giurisdizione.



Per la lettura dell'intero articolo scarica il pdf allegato.