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Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Reverse Charge - Estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (la “Circolare”), ha fornito i primi chiarimenti in merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), a nuove fattispecie del settore edile (si veda la nostra circolare dell’11 marzo 2015). In particolare, i chiarimenti forniti sono volti all’esatta individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove disposizioni.

I. Ambito oggettivo e soggettivo

Per effetto dell’introduzione, da parte della Legge di Stabilità 2015, della disposizione di cui alla lettera a- ter) all’art.

17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (“Decreto IVA”), l’obbligo di inversione contabile (cd. reverse charge) è stato esteso alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici”. Al fine di individuare le prestazioni di cui alla lettera a-ter), il criterio suggerito dalla Circolare, in un’ottica di semplificazione tesa ad evitare incertezze interpretative, consiste nel fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007 (elencati infra). Quindi, sotto il profilo oggettivo sono soggette al regime di reverse charge le prestazioni di servizi di pulizie, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici".

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