'Cost Plus' vs caratteristiche dei beni e mercato geografico
CTR Lombardia, Milano, 15 giugno 2016, n. 3590
1. Massima
Il presupposto per la valida applicazione del metodo del costo maggiorato per determinare il valore normale è che vi siano operazioni ‘similari’ sulle quali basare le comparazioni (prodotti similari e stesso mercato). Occorre che vi siano similarità del prodotto preso in esame e medesimo mercato geografico.
2. Il caso
Una società proponeva appello contro la sentenza della CTP di Milano con cui si confermava una ripresa a tassazione ai fini IRES a seguito di una verifica in materia transfer pricing. L’appellante contestava che l’Amministrazione finanziaria avesse impiegato il metodo del "costo maggiorato" (c.d. “Cost Plus”, basato sul costo di produzione aumentato di un margine lordo) in assenza dei rispettivi presupposti applicativi – dalla stessa identificati nella similarità tra i beni prodotti dalle società controllata e confrontate, nonché tra le aree geografiche in cui le stesse operavano – escludendo i metodi scelti dal contribuente, quali il “CUP” (che compara i prezzi applicati a transazioni simili) ed il “Resale Minus” (che opera una comparazione tra i margini di rivendita).
La lettura dell'intero articolo è riservata agli Abbonati de Il Tributario - Giuffrè, per ulteriori informazioni clicca qui.