TMT e Data Protection

Digital Services Tax: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate - con la Circolare del 23 marzo 2021, n. 3/E - ha reso chiarimenti in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (cd. “Digital Services Tax”), introdotta dalla Legge di bilancio 2019. Sono soggette al pagamento dell’imposta:
a)       le imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro;
b)       che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. L’imposta si applica sui ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
(i)    veicolazione di pubblicità mirata;
(ii)     messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi;
iii)        trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Con la circolare in parola, l’Agenzia ha fornito indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, con specifico riferimento delle soglie dimensionali, nonché è stato approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta.Infine, l’Agenzia ha reso chiarimenti anche in merito alla geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia; alle modalità di determinazione della base imponibile; agli obblighi di identificazione, versamento, dichiarazione e fruizione di eventuali rimborsi.