Holding, conduit, beneficial owner e final percipient: giurisprudenza e prassi internazionale a confronto
Spigolature in ordine alla circolare N. 6/E2016
1. Introduzione
La circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, ha riconosciuto la legittimità delle operazioni di “leveraged buy-out” (“LBO”), affrontando, in particolare (paragrafo 3.4) il trattamento fiscale da assegnare ai dividendi distribuiti ad un veicolo estero (“HoldCo”, non residente in Italia) da una società “MergerCo” (residente in Italia, e risultante dalla fusione della NewCo con la Target) attraverso l’impiego di strutture intermedie conduit, impiegate allo scopo di beneficiare di una riduzione della ritenuta applicabile sui dividendi outbound (normalmente pari al 26 per cento) a quella minore prevista dalla convenzione applicabile, o addirittura ad un suo azzeramento, nel caso di detenzione di partecipazione qualificata da parte di soggetto residente in un Paese UE.
Secondo l’Agenzia delle entrate è possibile procedere al disconoscimento ai fini convenzionali del veicolo intermedio – ed applicare la ritenuta nella misura piena – qualora sia privo della necessaria sostanza economica (4); ciò si verifica, inter alia, nel caso di strutture organizzative “leggere”.
Ciò posto, la generica assimilazione tra struttura organizzativa leggera e conduit rischia di includere nel concetto di conduit company quello di holding company, giungendo alla conclusione – inaccettabile sul piano giuridico – per cui tutte le holding sarebbero da considerare alla stregua di mere conduit.
La lettura dell'intero articolo è riservata agli Abbonati de Il Bollettino Tributario, per ulteriori informazioni clicca qui.