Fiscalità internazionale

Holding pure e beneficial ownership

L’attività tipica delle holding consiste nella detenzione delle partecipazioni societarie, preordinata alla mera percezione dei relativi frutti, sotto forma di dividendi o capital gains (“holding statiche o pure”) ovvero ad una gestione dinamica delle stesse nell’ambito di un’attività di direzione e coordinamento delle partecipate (“holding dinamiche”).

La “direzione e coordinamento”, che contraddistingue le holding dinamiche, consiste nella definizione di strategie unitarie di gruppo – volte a rendere più efficiente il controllo societario a gestire gli eventuali conflitti che potrebbero verificarsi tra i soci – e nello svolgimento di servizi di natura finanziaria a favore delle società partecipate (ad es. tramite l’accentramento delle funzioni di tesoreria del gruppo). L’esercizio di questa attività di direzione e coordinamento viene considerata un’attività economica organizzata, sufficiente a conferire alle holding dinamiche la qualifica di imprenditore.

Al contrario, la mera detenzione passiva delle partecipazioni svolta dalle holding statiche, è stata ri­tenuta priva dei caratteri propri dell’impresa ed è piuttosto concepita come attività non imprenditoriale derivante dallo sfruttamento di un bene immateriale.

In tal senso si era espressa la giurisprudenza di legittimità nazionale e comunitaria, mantenendo ferma questa distinzione sia in ambito fiscale che extrafiscale.

Che alle holding pure non siano applicabili le disposizioni concepite per l’imprenditore sembra dunque pacifico; ma da questo a disconoscere alle stesse la possibilità di beneficiare delle disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni – ed in particolare di poter essere consi­derato beneficial owner dei flussi reddituali ad esse attribuiti – pare eccessivo ed in palese contrasto con l’approccio adottato dall’OCSE e dalle corti internazionali – ma anche con la libertà di stabilimento europea.

Quest’ultimo è tuttavia l’approccio sino ad oggi adottato dall’Amministrazione finanziaria italiana e confermato dalla giurisprudenza nazionale, il che sembrerebbe indurre a ritenere che tutte le holding statiche siano conduit companies.

A fine 2016 la Corte di cassazione, con sentenza n. 27113 del 28 dicembre, ha riconosciuto la possibilità per le holding statiche di qualificarsi quali beneficiare effettive dei dividendi ricevuti, restituendo dignità giuridica a tale tipologia societaria ed evidenziando la necessità di verificare la sussistenza della beneficial ownership sulla base di criteri ad hoc, che tengano conto delle peculiarità delle funzioni svolte da holding statiche.

La pronuncia rappresenta un significativo segnale verso il rial­lineamento del nostro ordinamento all’approccio internazionale sul tema, censurando quelle assimilazioni elaborate in seno alla nostra prassi amministrativa ed alla giurisprudenza inclini – sino ad oggi – ad equiparare in modo automatico le holding statiche alle società conduit.

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