Iblor, beneficiario effettivo e general antiavoidance rules appunti intorno alla circolare n. 6/e 2016
APPUNTI INTORNO ALLA CIRCOLARE N. 6/E 2016
La circolare n.6/E del 2016 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ritenute da applicare agli IBLOR. Se, da un lato, le modifiche apportate dal Decreto Crescita e Competitività sembrano aver eliminato molte delle questioni legate all’utilizzo di tale struttura, dall’altro, restano comunque aperte questioni in merito ai finanziamenti che non rientrano nell’ambito di applicazione toccato dal decreto, in particolare, relativamente al tema della identificazione del beneficiario effettivo degli interessi outbound. A tal riguardo, in mancanza di prese di posizione, l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aderire ad un recente orientamento della Corte di Cassazione volto ad estendere l’applicazione della clausola del beneficiario effettivo anche a Paesi i cui trattati con l’Italia non la contemplano – alla stregua di una clausola antiabusiva generale – in contrasto con quelli che sono gli – opposti – trends in ambito OCSE e comunitario. Tali orientamenti, infatti, prevedono l’adozione di una general anti-abuse rule, muovendo proprio dalla constatazione di fondo dell’attuale inesistenza di una simile clausola nel panorama internazionale.
Introduzione
Anteriormente alla introduzione del co. 5bis, nell'art. 26, D.P.R. 600/1973, ad opera del D.L. n. 91/2014 ("Decreto Crescita e Competitività") l'applicazione della ritenuta alla fonte "in uscita" sugli interessi corrisposti ai lenders stranieri, si traduceva in un onere sul finanziamento, non riscontrabile qualora lo stesso fosse stato erogato da una banca italiana. Come noto, infatti, la ritenuta non viene applicata quando gli interessi sono percepiti da società, enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di società non residenti. Allo scopo di superare tale situazione, e ricorrere a finanziamenti all'estero a condizioni di "parità" con quelli italiani, gli operatori del settore si sono avvalsi di 2 strumenti volti ad eliminare le withholding taxes sugli interessi outbound: le clausole di grossup e la struttura cd. IBLOR (Italian Bank Lender of Records).
1. Clausole di gross-up
Per temperare l'applicazione della ritenuta sugli interessi, nei contratti di finanziamento solitamente sono presenti clausole di grossup. La previsione di tali clausole deriva dalla constatazione che nel caso di pagamento transnazionale di interessi, si possono verificare ipotesi in cui l'interesse sia soggetto a doppia imposizione, nonostante l'applicazione della disciplina convenzionale. Ciò, in quanto da un lato, lo Stato della fonte tassa quasi sempre l'interesse al lordo senza alcuna deduzione, dall'altro, lo Stato della residenza tassa il reddito al netto degli interessi (deducendo quindi gli interessi passivi da quelli attivi) e concedendo il credito per imposte estere soltanto in tale misura. Per superare tale situazione, sono state introdotte nei contratti di finanziamento delle clausole di "lordizzazione" dell'interesse (c.d. grossup clauses) in base alle quali il debitore è tenuto a farsi carico di qualsiasi onere fiscale nel Paese della fonte, aumentando in misura corrispondente l'importo dell'interesse pagato al creditore. Parallelamente a ciò, in materia di finanziamenti transnazionali, gli operatori hanno utilizzato strumenti ad hoc, attraverso i quali giungere alla eliminazione – tout court – della ritenuta sugli interessi in uscita. Si tratta delle strutture che fanno ricorso al cd. Italian Bank Lender of Record ("IBLOR").
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