Consulenza tributaria e tax compliance

Lo scandalo “panama papers” e l’utilizzabilita’ delle informazioni

Il recente “scandalo” dei  Panama Papers  riaprirà, probabilmente, la questione dell’utilizzabilità delle notizie che l’Agenzia può utilizzare per controlli fiscali.

I Panama Papers sono dei documenti trafugati dalla società Mossack Fonseca, che ha sede nel paese centro americano di Panama ed opera in 42 paesi con oltre 600 dipendenti. I documenti sono stati consegnati al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung da un dipendente della società; successivamente, il giornale tedesco ha condiviso i documenti con il Consortium of Investigation Journalists, che collabora con varie testate giornalistiche mondiali, tra cui l’Espresso per l’Italia. Si stima che le informazioni diffuse siano superiori rispetto a quelle pubblicate da Wikileaks o da Edward Snowden e riguardano le attività della società dal 1977 fino al dicembre 2015.

In merito all’utilizzabilità dei dati, il parametro di legalità è triplice ed occorre valutare:
- se l’acquisizione sia stata legittima nello Stato fonte della prova;

- se ne sia stata legittima la trasmissione;

- se quei dati siano legittimamente utilizzabili nell’ordinamento di destinazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, in merito alla famosa Lista Falciani, con le ordinanze n.8605 e 8606, ha affermato i seguenti principi:

1) I documenti acquisiti mediante strumenti di cooperazione tra Paesi non impone all’autorità italiana un’attività di verifica circa la provenienza e autenticità della documentazione trasmessa.

2) Sulla base della differenziazione tra processo penale e processo tributario, la norma 191 c.p.p., secondo cui, le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate, non può essere applicata.

3) Ai sensi dell’art.31 bis c.4 e 5 del DPR 600/1973, non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’A.F. alle autorità competenti delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte.

4) Una prova acquisita illegalmente non determina una lesione della CEDU e del giusto processo.

5) L’attività di accertamento dell’evasione fiscale può in linea di principio avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o del fatto di essere stati acquisiti dall’amministrazione in violazione di un diritto (fondamentale) del contribuente.

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