Il Garante Privacy vieta l’invio di pubblicità a contatti telefonici reperiti online
Con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2017 il Garante Privacy ha precisato che la mera disponibilità fattuale dei numeri telefonici presenti sui siti web di persone fisiche o giuridiche non consente ai visitatori degli stessi di trasformarli in un “veicolo pubblicitario” per le proprie finalità commerciali.
I recapiti telefonici e gli altri dati personali pubblicati sui siti internet per agevolare i contatti con la persona o con la società cui il sito web si riferisce – o in osservanza di specifici obblighi informativi previsti dalla legge a tutela dei consumatori, ad esempio nell’ambito di attività di e-commerce – non potranno quindi essere sfruttati per finalità promozionali in assenza di un preventivo e specifico consenso informato da parte dei soggetti interessati, così come previsto dagli artt. 11, comma 1, let. b), 13 e 23, comma 3 del Codice Privacy.
Sebbene il Garante Privacy abbia espresso un principio generale, non vi è dubbio che maggiore attenzione dovrà essere posta dalle società attive soprattutto nel settore del web marketing o del telemarketing, che non potranno utilizzare i numeri telefonici pubblicati sui siti web per promuovere servizi senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un consenso specifico in riferimento alle finalità promozionali.
Articolo disponibile sulla Newsletter "Norme e Tributi" n. 113 della Camera di Commercio Italo-Germanica.