Il rimborso del servizio di car sharing non costituisce reddito di lavoro dipendente
Il rimborso delle spese del servizio di car sharing a favore del lavoratore per trasferte all’interno dello stesso Comune ove è ubicata la sede di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/E/2016, ha equiparato le spese di trasporto sostenute dal dipendente e comprovate da documenti provenienti dal vettore, a quelle sostenute per il servizio di car sharing. Tale equiparazione si applica sia nel caso in cui la società di car sharing emetta la fattura per il servizio reso direttamente nei confronti del dipendente che nei confronti del datore di lavoro e questi rimborsi al lavoratore la quota inerente al singolo utilizzo del veicolo.
Rif. Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 28 settembre 2016, n. 83/E