Labour law

Importanti novità sul tema delle dimissioni

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.

La novità prevista dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 rappresenta l’ultimo e decisivo intervento volto a contrastare il diffuso fenomeno delle "dimissioni in bianco".

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati: quali patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.
Accedendo direttamente al portale dell'Inps o recandosi in una delle sue sedi il lavoratore ottiene il codice PIN, che consente di accedere al form online e che permette di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 è possibile recuperare automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente; mentre per i rapporti instaurati prima del 2008 si devono indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC.

Si passa poi a selezionare la tipologia di comunicazione da formalizzare: dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca.
Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale competente dal seguente indirizzo di sistema: dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

Ogni modulo salvato sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

Restano fuori dal campo di applicazione della presente norma, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.