Imposta di registro: nuove regole senza effetti retroattivi
Imposta di registro e registrazione degli atti: vale il principio del tempus regit actum. L’Agenzia delle Entrate dissipa ogni possibile dubbio sulla natura novativa (e non interpretativa) della nuova formulazione dell’art. 20 TUR, prevista dalla legge di Bilancio 2018, che non ha pertanto valenza retroattiva. Ma vi è di più: l’Agenzia ha precisato anche che la modifica trova applicazione “con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli Uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018”. Le nuove regole, quindi, si applicano anche con riferimento ad operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere entro il 31 dicembre 2017 ma a tale data non ancora oggetto di contestazione.
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