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Interessi su finanziamenti esteri: no alla tassazione in dichiarazione

Gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati da banche estere ad imprese residenti in Italia non devono essere assoggettati a tassazione non solo per espressa previsione normativa - che esclude l’applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta - ma anche perché con riferimento agli stessi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Con la risoluzione n. 84/E l’Agenzia delle Entrate dissipa i dubbi posti dagli operatori del settore che si chiedevano se, nonostante l’esenzione dall’applicazione della ritenuta, vi fosse comunque l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle banche estere, al fine di assoggettare ad imposizione in Italia gli interessi percepiti.

Finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche non residenti: non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia al fine di assoggettare gli interessi percepiti a tassazione. È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016,

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Prima dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 26 D.P.R. n. 600/1973, ad opera del D.L. n. 91/2014 - decreto Crescita e competitività, era prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugliinteressi corrisposti a banche estere. L’applicazione della ritenuta in uscita si traduceva di fatto in un onere finanziario, onere che non sussiste nel caso in cui il finanziamento venga erogato da una banca italiana.

Per superare tale disparità e per permettere alle imprese residenti di poter ricorrere a finanziamenti all'estero a condizioni di parità con quelli italiani, gli operatori del settore si sono avvalsi di strumenti volti ad eliminare l’applicazione della ritenuta sugli interessi in uscita, quali..

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