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Iscrizione VIES: da requisito sostanziale a “temporanea” violazione formale

La mancata iscrizione al VIES non preclude la possibilità di beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle operazioni intracomunitarie. La stessa infatti non configura un requisito sostanziale, ma una mera violazione formale. È questo il recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, che supera le precedenti indicazioni rese con la Circolare n. 39/E/2011 e la Risoluzione n. 42/E/2012. Allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia UE (Causa C-21/16 del 9 febbraio 2017) l’Agenzia precisa che la mancata iscrizione al VIES, in assenza di comportamenti fraudolenti, pur integrando una violazione formale, non costituisce una condizione essenziale per l’applicazione del regime delle operazioni intracomunitarie, in presenza dei presupposti sostanziali per beneficiare dello stesso. L’atteso revirement dell’Agenzia delle entrate avrà purtroppo vita breve; il 7° considerando della Direttiva CEE del 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE, dispone infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione del numero di partita iva del soggetto passivo nell'archivio VIES divenga una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione delle operazioni intracomunitarie.

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