Diritto del lavoro

Jobs Act. Consulta: è incostituzionale il criterio di indennizzo per il licenziamento ingiustificato

È stata pubblicata nella tarda mattinata di oggi la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Consulta, il criterio di determinazione dell’indennizzo che spetta al dipendente licenziato ingiustamente, essendo legato esclusivamente alla sua anzianità di servizio, è da ritenersi incostituzionale.

La portata della pronuncia odierna è notevole in quanto interessa sia la misura risarcitoria prevista dal Jobs Act del 2015 – di cui costituiva l’architrave –, sia il recente Decreto Dignità, che si è limitato ad estendere i limiti nella misura indennitaria minima (da 4 a 6 mensilità) e massima (da 24 a 36 mensilità).

Secondo i giudici della Corte Costituzionale, il criterio di quantificazione del risarcimento pari a un “importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio rende l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato”. Pertanto, continua la sentenza, “nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche degli altri criteri ”desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

La Corte Costituzionale, in conclusione, ritiene che la disposizione censurata sia in contrasto con il principio di eguaglianza, poiché “la previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse.”, facendo così venire meno “l’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza”.

Nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, D.lgs 23/2015, quindi, la Corte conferma che per la determinazione della misura dell'indennità si dovrà, di volta in volta, riferirsi agli indici di cui all'art. 8 L. 604/1966 e all’art. 18, comma 5, Stat. Lav.


Rif: Corte Costituzionale, 8 novembre 2018, n. 194