Legittimazione del socio pignorato all'impugnazione della delibera assembleare nella quale abbia votato il creditore pignoratizio in sua vece
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024 ha stabilito che il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio.
Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 2352 e 2471-bis c.c. si evince che il socio la cui quota sia stata oggetto di pegno, in difetto di diversa pattuizione, perde il solo diritto di voto in assemblea ma conserva tutti gli altri diritti amministrativi, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.
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