Inapplicabilità dell’azione di ripetizione ai rimborsi di finanziamenti soci avvenuti in violazione dell’art. 2467 c.c.

 

Con sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Firenze ha statuito che è esclusa la proponibilità dell'ordinaria azione di ripetizione nel caso in cui siano stati effettuati rimborsi di finanziamenti soci in violazione dell'art. 2467 c.c., in quanto l’art. 1185 c.c. stabilisce che “il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente”. Resta ferma in ogni caso la responsabilità risarcitoria degli amministratori o dei liquidatori che abbiano effettuato il pagamento pur in presenza di una temporanea inesigibilità del credito.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Corporate M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.

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