Necessari i tre test sullo status di beneficiario effettivo per applicare le ritenute convenzionali
Con la sentenza n. 26923/24, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per poter applicare le più vantaggiose ritenute convenzionali, spetta in prima istanza al contribuente provare il proprio status di beneficiario effettivo del reddito percepito attraverso lo svolgimento di tre test autonomi e disgiunti: i) il substantive business activity test, diretto a riscontrare lo svolgimento di un’effettiva attività economica da parte della società percipiente, escludendo la sussistenza di una costruzione artificiosa; ii) il dominion test, volto a dimostrare la capacità di disporre liberamente dei flussi reddituali percepiti; iii) il business purpose test, finalizzato ad analizzare le motivazioni che giustificano la deviazione del flusso reddituale, al fine di accertare se la triangolazione dei pagamenti risponda a valide ragioni economiche, diverse ed ulteriori rispetto al mero risparmio d’imposta. Solo in seguito al comprovato superamento degli stessi, sorgerà l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di dimostrare la sussistenza di una costruzione artificiosa. La pronuncia in esame ribadisce, pertanto, l’assoluta rilevanza del test tripartito anche ai fini dell’interpretazione della clausola pattizia del beneficiario effettivo, non più confinato al solo contesto delle direttive europee.
Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di gennaio 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.
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