Legittimo il licenziamento per riorganizzazione aziendale se i criteri di scelta sono ragionevoli
Quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili, il datore di lavoro deve improntare l’individuazione del soggetto da licenziare in base ai principi di correttezza e buona fede previsti ex artt. 1175 e 1375 c.c. In tale contesto - nonostante l’art. 5, Legge n. 223/1991 individui alcuni parametri idonei ad assicurare che la scelta sia legittima - non può escludersi la facoltà per il datore di lavoro di utilizzare altri criteri (non codificati), purché gli stessi non risultino arbitrari e siano comunque idonei a determinare una graduatoria fra i lavoratori coinvolti
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