Licenziamento per giusta causa e valutazione di fatti precedenti non contestati
Con la sentenza n. 22322/2016, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha ribadito il principio secondo cui i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali elementi rafforzativi della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio datoriale, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni; da ciò consegue che, sotto tale profilo, può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui all’art. 7 ultimo comma legge n. 300 del 1970.
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