Diritto Ambientale

L'ancora (per poco) incerto attuale inquadramento normativo del c.d. fresato d'asfalto

Si è discusso molto sulla natura giuridica dei materiali risultanti da interventi aventi ad oggetto il manto stradale, ai fini della loro riconducibilità o meno nell'alveo delle norme sulla gestione dei rifiuti.
È noto che la nozione di rifiuto ricomprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.).
Dalla nozione di rifiuto è escluso, ai sensi dell'art. 184-bis T.U.A., il sottoprodotto, ovvero quella sostanza od oggetto: (i) che è originato da un processo produttivo, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; (ii) il cui utilizzo deve essere certo, avvenire nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, e immediato, senza cioè alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
L'utilizzo del sottoprodotto dovrà inoltre essere legale, ovvero la sostanza o l'oggetto dovrà soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o per la salute umana.
I materiali che residuano da lavori di demolizione o di costruzione, che hanno ad oggetto le strade, sono senz'altro qualificabili come rifiuti. Ai sensi dell'art. 184, comma 1, lett. b) del T.U.A., sono infatti rifiuti speciali quelli derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 184-bis T.U.A.: di essi, quelli inclusi nell'allegato D alla parte quarta del T.U.A. sono poi considerati pericolosi.
Gli inerti risultanti da attività di demolizione e costruzione vanno inoltre tenuti distinti dal materiale di riporto di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del T.U.A , utilizzato per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.
Il materiale di riporto, se conforme ai limiti del test di cessione, di cui all'art. 3, comma 2, D.L. n. 2/2012, è infatti equiparato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 2/2012, alla nozione di suolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 1, lett. b) e c), e comma 4, T.U.A., che, alle condizioni ivi indicate, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Ne consegue che, se i materiali di riporto (che superano positivamente il test di cessione) sono utilizzati nello stesso sito in cui sono originati, per attività costruttiva e allo stato naturale, questi verranno gestiti come prodotti.
Nel caso in cui, invece, i materiali di riporto escavati non contaminati siano utilizzati in un sito diverso da quello di produzione, questi verranno gestiti, a secondo dei casi, come rifiuti, come sottoprodotti o sottoposti ad attività di recupero.
A fortiori i materiali di risulta da opere stradali vanno tenuti espressamente distinti dalle terre e rocce da scavo, come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha escluso la riconducibilità dei materiali bituminosi, provenienti da escavazione o demolizione stradale, all'interno della categoria delle terre e rocce da scavo, finanche dopo l'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 41 e 41 bis, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione (Corte di Cassazione, Sez. III, 9 giugno 2016, n. 37168; id., 23 ottobre 2013, n. 46227).
Fatte le dovute precisazioni, vige dunque, allo stato attuale, la presunzione dello status di rifiuto dei materiali inerti derivanti dall'attività di demolizione o costruzione di infrastrutture stradali.

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