Responsabilità da inquinamento ambientale
Con sentenza del 22 maggio 2015, n. 2569, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito che la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindersi dal fatto che la contaminazione o l'inquinamento del sito debba essere ricollegabile ad un comportamento di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa.
Il comportamento all'origine dell'inquinamento non si risolve, tuttavia, necessariamente in una condotta commissiva del soggetto responsabile del fenomeno, rilevando al tal fine anche una condotta puramente omissiva, mentre la dimostrazione della responsabilità dell'autore dell'inquinamento può avvenire anche per presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., potendosi prendere in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi precisi e concordanti, sulla cui base risulti verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.
Per la lettura dell'intero articolo scarica il PDF in allegato.