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Accertamento, vale la sede effettiva

L’ufficio delle Entrate competente a emettere l’avviso di accertamento, a pena di nullità insanabile, è quello ove è la sede effettiva della società, non quello nella cui circoscrizione è la sede legale. Questo il principio desumibile, tra gli altri, dalla sentenza della Ctp Milano 11051/14 depositata il 1° luglio 2015 (presidente Fugaci, relatore Chiametti).

La società chiariva che la previsione del comma 3, articolo 58, Dpr 600/1973, che fissa il domicilio fiscale in base alla sede legale si fonda su una presunzione relativa di convergenza della sede legale con quella effettiva. Si tratta sempre di una presunzione relativa, tuttavia, in base alla quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha inteso ancorare il domicilio fiscale al luogo in cui il soggetto è radicato oggettivamente (Cassazione 8962/2003).

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