PIR Alternativi e Crowdfunding: il chiarimento dell’Agenzia sugli investimenti rilevanti

Con la risposta ad interpello n. 99, resa in data 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in linea generale, possono essere destinati ai PIR Alternativi gli investimenti che producono redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta. Conseguentemente, resterebbero esclusi gli investimenti che concorrono alla determinazione della base imponibile in conformità con la circostanza per cui la costituzione di un PIR Alternativo deve avvenire attraverso il c.d. regime del risparmio amministrato.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Wealth Management, a cui si rimanda per il testo integrale.

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