Plusvalenze da cessione di fabbricati
La disciplina relativa al trattamento fiscale delle plusvalenze originatesi dalla cessione di fabbricati da parte delle persone fisiche è contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, il quale distingue il trattamento fiscale da applicare a seconda dell’“anzianità” del possesso del fabbricato ceduto: la cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni rispetto a quella di fabbricati posseduti per un periodo superiore.
Al riguardo, sono classificabili come “redditi diversi” le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
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