Prestazioni di servizi: l’obbligo di fatturazione, ai fini IVA, sorge con la materiale esecuzione della prestazione

Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema della corretta interpretazione dell’art. 6, co. 3 DPR 633/1972 il quale stabilisce, ai fini IVA, che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.  Nel solco di un orientamento ormai consolidato, esprime il principio secondo cui, in relazione alle prestazioni di servizi, l’obbligo di fatturazione sorge con la materiale esecuzione della prestazione – vale a dire, con il fatto generatore dell’imposta – laddove invece il pagamento del corrispettivo rappresenta soltanto l’estremo limite temporale per l’adempimento.

* * *

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

Clicca qui per l’articolo completo.