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Residenza delle persone fisiche: la decisione dei giudici piemontesi è in linea con la normativa convenzionale ed europea?

1. Massima
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non costituiscono requisito sufficiente per determinare la residenza al di fuori del territorio dello Stato , allorché il soggetto mantenga nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, non
risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato, ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, per cui ilcentro principale degli interessi del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. A tal fine, ciò che conta non è la presenza continuativa in un luogo, quanto la volontà di rimanervi e ritornarvi appena possibile.

2. Il caso
Nel caso oggetto di analisi, l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l'effettività della residenza estera e accertava una maggiore IRPEF, irrogando le relative sanzioni. A tale conclusione giungeva sulla base di una serie di elementi che, a parere dell'Agenzia, sarebbero stati sufficienti perrinvenire il centro degli
interessi economici e commerciali del contribuente in Italia, riconducendone il domicilio nel nostro paese ed ivi assoggettandolo a tassazione. Dai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria risultava che il contribuente avesse percepito ingenti emolumenti per la carica di amministratore, ricoprisse la carica di legale
rappresentante e socio in diverse società italiane, fosse intervenuto alla stipula di atti notarili in Italia, intrattenesse numerosi rapporti con operatori finanziari presenti nel territorio dello Stato, avesse collaboratori domestici in Italia e polizze assicurative stipulate con compagnie di assicurazione italiane.
Ricorreva contro l'avviso di accertamento il contribuente deducendo che la propria residenza e domicilio fossero da localizzare in via esclusiva in Belgio e tale ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale. I giudici di primo grado valorizzavano che il contribuente – cittadino belga – avesse trasferito la propria residenza in Belgio sin dal 1990 – essendosi cancellato dalle Anagrafi della Popolazione Residente (APR) ed iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente all'Estero (AIRE) – paese dove aveva localizzato il proprio domicilio, avviato un'attività commerciale in proprio, aderito al sistema previdenziale, sanitario, assicurativo, elettorale, e creato – inoltre – il proprio nucleo familiare. Per contro l'azienda di famiglia – la cui gestione aveva richiesto il compimento delle operazioni contestate dall'Amministrazione finanziaria – era stata ereditata successivamente al trasferimento della residenza e domicilio in Belgio, il che, a parere del ricorrente,
rendeva infondata la pretesa impositiva. Di segno opposto la decisione della Commissione tributaria regionale, qui commentata. Condividendo la pretesa vantata dall'Amministrazione finanziaria, i giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso in appello, riformando la sentenza impugnata e attribuendo al contribuente la residenza fiscale in Italia. Tali conclusioni si espongono ad alcune valutazioni critiche di seguito affrontate.

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