Risparmio illecito nei reati colposi antinfortunistici: confermato il vantaggio 231 per l’ente nel contenimento di costi e nella riduzione dei tempi di lavorazione
Con la sentenza n. 28488 del 27 luglio 2026, la Quarta Sezione penale della Cassazione torna a scrutinare i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi antinfortunistici, precisando il contenuto della nozione di «vantaggio» rilevante ex art. 5 D.lgs. n. 231/2001. In un caso di infortunio mortale occorso durante la pulizia della copertura di un capannone industriale, la Corte conferma la responsabilità della società committente valorizzando due profili: l'interesse dell'ente alla conservazione del patrimonio aziendale e il vantaggio, misurato in termini di risparmio di costi e riduzione dei tempi di lavorazione conseguito mediante l'affidamento a un'impresa non qualificata e la rinuncia ai presidi antinfortunistici.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.
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