Termini brevi per la detrazione IVA
L’articolo 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 - ha previsto che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto. Viene in questo modo significativamente ridotto il lasso temporale entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, fino al 24 aprile 2017 fissato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto.
Coerentemente, il legislatore ha provveduto a modificare anche il successivo articolo 25, comma 1, disponendo che il contribuente deve ammontare in ordine progressivo le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nelle quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Tuttavia, dalla lettura combinata di tali disposizioni, emerge che il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA non collima con quello previsto per la registrazione delle relative fatture.
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