A fronte del D.M. 3 agosto 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, al fine di aggiornare e definire il quadro normativo dell’agevolazione ACE, è stato abrogato il precedente decreto 14 marzo 2012, recando già a partire dalla compilazione del modello Redditi 2017, per i soggetti aderenti al consolidato fiscale, un’importante novità con riferimento al trattamento da riservare alle eventuali eccedenze dell’agevolazione ACE, generatesi all’interno del gruppo in capo alla singola società e non riportabili in capo alla fiscal unit per incapienza del reddito globale.
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