Consulenza tributaria e tax compliance

ACE e consolidato: l’eccedenza della singola società può essere trasformata in crediti IRAP

In alternativa al riporto delle eccedenze ACE non trasferite alla fiscal unit per incapienza del reddito di gruppo, le società che partecipano al perimetro del consolidato fiscale possono scegliere di trasformare le eccedenze in un credito d’imposta, che può essere utilizzato nel modello F24 in compensazione orizzontale con l’IRAP, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione sia del saldo IRAP, sia degli acconti d’imposta; in altre parole, per ciascun anno d’imposta è possibile utilizzare solo 1/5 del credito, che dovrà essere inserito nel quadro RS del modello Redditi 2017.

A fronte del D.M. 3 agosto 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, al fine di aggiornare e definire il quadro normativo dell’agevolazione ACE, è stato abrogato il precedente decreto 14 marzo 2012, recando già a partire dalla compilazione del modello Redditi 2017, per i soggetti aderenti al consolidato fiscale, un’importante novità con riferimento al trattamento da riservare alle eventuali eccedenze dell’agevolazione ACE, generatesi all’interno del gruppo in capo alla singola società e non riportabili in capo alla fiscal unit per incapienza del reddito globale.
La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati del Quotidiano Ipsoa, per maggiori informazioni clicca qui.