Il recapture delle perdite pregresse, secondo la disciplina della branch exemption, va effettuato per singolo Stato, come se in ciascuno vi fosse una sola stabile organizzazione, anche in presenza di più siti produttivi. In tal caso, il recapture delle perdite si determina sommando algebricamente, per singolo Stato, per i cinque periodi antecedenti all’opzione, i risultati conseguiti dalla branch. È quanto ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 agosto 2017, con cui è stata data attuazione alla disciplina della branch exemption, prevista dal decreto Internazionalizzazione.
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