Crisi d'impresa

Affitto di azienda e concordato: l’orientamento assunto dalla Corte d’Appello di Firenze

La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza del 5 aprile 2017 n. 760 ha affermato che: “un concordato preventivo non può qualificarsi in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l. fall. per il fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda; la fattispecie del concordato con continuità aziendale può, infatti, ravvisarsi solo se esso preveda la prosecuzione dell'attività di impresa e quindi l'assunzione del relativo rischio ed è caratterizzato dalla modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento che presuppone la prosecuzione dell'attività in capo al debitore”.

N
el caso di specie, il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento di una S.r.l. a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società, ritenendo sostanzialmente che:

  1. la proposta concordataria era incentrata sulla dismissione del patrimonio immobiliare (costituito principalmente da due alberghi) e mobiliare (arredi, impianti, cessione dell'avviamento ecc.);
  2. al momento della presentazione della domanda, il complesso aziendale risultava già concesso in affitto a una terza società, in forza di pregresse scelte imprenditoriali;
  3. il concordato era caratterizzato da una componente di continuità indiretta in forza del predetto contratto di affitto, ma anche da una componente liquidatoria derivante dalla previsione della cessione degli immobili e dei beni mobili strumentali e strettamente funzionali all'esercizio dell’attività di impresa. Il concordato doveva pertanto qualificarsi come “misto”;
  4. in considerazione della componente data dalla continuità (indiretta), risultava conseguentemente necessaria l'attestazione ex art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall., nel caso di specie del tutto assente;

La società debitrice proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze ai sensi degli artt. 18 e 162 l. fall. sostenendo inter alia:

  • che il giudice di prime cure avesse erroneamente qualificato la domanda concordataria come in continuità in quanto la stessa aveva invece natura liquidatoria;
  • l’affitto d'azienda (già in corso al momento della presentazione della domanda di con concordato) non era di per sé idoneo a qualificare la proposta come concordato in continuità piuttosto che liquidatorio;
  • anche volendo qualificare la proposta concordataria come mista, il decreto di inammissibilità doveva comunque ritenersi illegittimo considerato che la disciplina applicabile dipende dalla prevalenza dell'una o dell'altra componente: nella fattispecie in esame, secondo il ricorrente, prevaleva la componente liquidatoria;
  • tenuto conto della natura liquidatoria del concordato e della conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 186 bis l. fall., doveva ritenersi che la relazione dell'attestatore e la documentazione allegata fossero idonee e conformi alla legge.

La Corte fiorentina, condividendo le tesi svolte dal reclamante, accoglie i motivi di reclamo e per l’effetto revoca il decreto di inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla S.r.l. dichiarando nulla la sentenza di fallimento.


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