Crisi d'impresa

Affitto di azienda e concordato preventivo con continuità indiretta

1. Il caso
Una società a responsabilità limitata presentava ricorso perconcordato preventivo dinanzi al Tribunale di Como formulando una proposta che prevedeva, tra l’altro, la stipula di due contratti di affitto di ramo d’azienda volti alla successiva cessione in favore degli affittuari dei singoli rami. La proposta così strutturata veniva ricondotta dal Collegio giudicante alla fattispecie del concordato liquidatorio ex art. 160 l.fall. con il relativo obbligo del rispetto della percentuale minima di soddisfacimento dei crediti chirografari, pari al 20%.
A seguito di ricorso ex art. 173 l.fall. il Tribunale riesaminava la proposta mutando completamente il proprio orientamento e riqualificava la stessa come concordato in continuità (indiretta) ai sensi dell’art. 186-bis l.fall., con conseguente applicazione della relativa disciplina giuridica (priva di limitazione per quanto concerne la soglia minima di soddisfacimento dei chirografi).

2. Le questioni giuridiche
Il contesto normativo di riferimento e i principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia
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Come noto, diversamente da quanto avviene nel concordato liquidatorio - che prevede la cessione dei beni dell’imprenditore e il soddisfacimento dei creditori sulla base del ricavato - il concordato preventivo con continuità aziendale ha lo scopo di conseguire il “miglior soddisfacimento dei creditori” attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa.
La continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis l.fall., può essere realizzata tramite: la cessione della azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione (c.d. continuità indiretta), oppure la prosecuzione vera e propria dell’attività di impresa (c.d. continuità pura o diretta).
Nella prima fattispecie, sarà un terzo soggetto a provvedere al risanamento realizzandosi un vero e proprio distacco dell’impresa dalla proprietà originaria.
La seconda tipologia concordataria comporta invece la prosecuzione dell’impresa in capo all’originario imprenditore titolare dell’azienda che provvede direttamente al risanamento.

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