Tax advisory and tax compliance

Ammortamento impianti fotovoltaici ed eolici: quale aliquota applicare?

Impianti fotovoltaici ed eolici: è possibile applicare il coefficiente del 9 per cento per l’ammortamento? È questo l’interrogativo che ci si pone a seguito della risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel question time del 22 settembre 2016, che disattende completamente le conclusioni alle quali è giunta l’Associazione italiana Dottori Commercialisti (AIDC), nella Norma di comportamento n. 197 del 2016. Secondo il Ministero l’applicazione di un’aliquota indifferenziata del 9% comporterebbe effetti negativi di gettito sia per l’incremento dell’aliquota, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del super ammortamento.

Gli impianti fotovoltaici ed eolici non sono ammortizzabili applicando il coefficiente del 9%, e ciò non per questioni interpretative della norma, ma perché da detta applicazione deriverebbe un immediato effetto negativo sul gettito fiscale.

È questa la risposta fornita dal MEF all' interrogazione 5-09541 presentata lo scorso 22 settembre 2016, con cui era stato richiesto se non fosse opportuno adottare un provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall’Associazione italiana Dottori Commercialisti (AIDC), nella nNorma di comportamento n. 197 del 18 luglio 2016, “che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia del 9 per cento, anche qualora si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo”.

Leggi anche Impianti fotovoltaici fissati al suolo: coefficienti di ammortamento

Norma di comportamento AIDC n. 197 del 18 luglio 2016

Gli impianti fotovoltaici (ed eolici) fissati al suolo sono beni immobili, da includere negli opifici ai fini catastali. La loro natura immobiliare e la classificazione catastale, essendo ininfluenti rispetto alla durata utile, non comportano conseguenze sul piano degli ammortamenti.
A tali impianti, per analogia, è applicabile il coefficiente di ammortamento del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica.
Fanno eccezione le parti dell’impianti che si distinguono quali “fabbricati” in senso proprio, alle quali si applica il coefficiente del 4% disposto per i fabbricati industriali, e talune parti accessorie, per le quali sono previsti ulteriori specifici coefficienti indicati dal DM 1988, al Gruppo XVII, specie 1/b.

Sono queste le conclusioni alle quali è giunta l’Associazione italiana del Dottori Commercialisti, nella Norma di comportamento n. 197 del 18 luglio 2016, intervenendo in merito all’ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici c.d. “imbullonati”.
Si tratta di un tema di particolare interesse ed attualità, se si considera che la legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015) ha stabilito che la determinazione catastale del valore degli immobili a destinazione speciale (censibili nella categoria D) deve essere effettuata tramite una stima diretta, tenendo conto solo del suolo e delle costruzioni, nonché degli impianti ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono, invece, esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

La lettura dell'intero articolo è riservata agli Abbonati de IPSOA, per ulteriori informazioni clicca qui.