Clausola di mero gradimento e diritto di recesso
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2660 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che il riconoscimento del diritto di recesso ad nutum in capo ai soci di una società a responsabilità limitata sorge solo nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità di fatto delle partecipazioni e non anche per la sola presenza di una clausola statutaria di mero gradimento. Il diritto di recesso in capo al socio, pertanto, sorge unicamente nel momento in cui tale gradimento sia negato.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Corporate M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.
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