Danno da responsabilità professionale: termini per azione di risarcimento
La Corte di Cassazione, nel precisare che l'eventuale danno procurato dal professionista non si produce in sede di notificazione del processo verbale di constatazione (mero atto endoprocedimentale) che ne adombri la responsabilità, ha chiarito che il termine prescrizionale decennale per richiedere il risarcimento del danno non può esser fatto decorrere dalla notifica del verbale, bensì dalla concreta produzione del pregiudizio, possibile solo a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento, primo atto in cui si manifesta appieno la pretesa impositiva dell'Erario.
Il caso dedotto in giudizio
Il caso oggetto di vaglio da parte della Corte di Cassazione concerne i profili temporali dell'azione di risarcimento del danno in casi di responsabilità professionale, con particolare momento al dies a quo del termine prescrizionale decennale (art. 2935 c.c.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
In dettaglio, la Guardia di Finanza (GdF) aveva elevato nei confronti di una società un processo verbale di constatazione da cui erano emersi in capo a un commercialista profili di responsabilità professionale relativamente a irregolarità fiscali a questi ascrivibili in forza della sua gestione nella tenuta dei libri contabili. Al verbale aveva fatto seguito un avviso di accertamento con cui, a valle delle predette irregolarità, si era proceduto al recupero dell'imposta evasa.
La società aveva dunque esercitato l'azione risarcitoria nei confronti del professionista. Ma il diritto era stato azionato ad oltre dieci anni di distanza dalla notifica del verbale della GdF: ragion per cui, con sentenza (poi confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro) il Tribunale si era pronunciato per l'intervenuta prescrizione del diritto di agire ai fini risarcitori. Ciò in quanto, “decorrendo la prescrizione dal giorno in cui, da un lato, il danno si manifesta al danneggiato, e dall'altro, da quando costui può farlo valere”, i giudici di merito avevano ritenuto di individuare tale momento nella notifica del processo verbale di constatazione.
La posizione della Suprema Corte
La Suprema Corte, con una pronuncia globalmente condivisibile, ha ribaltato le precedenti statuizioni di merito (concretizzatesi in una doppia conforme) pronunciandosi a favore della società contribuente.
Secondo i Giudici di legittimità occorre partire dalla “elementare considerazione” degli effetti propri dei singoli atti del procedimento. Il giudice a quo, infatti, avrebbe dovuto valutare con attenzione se il pregiudizio concreto, effettivo, al contribuente fosse suscettibile di derivare dal verbale di constatazione o dall'avviso di accertamento. La Cassazione fa propria la tesi della ricorrente per cui è solo nell'avviso di accertamento, atto impositivo che per la prima volta concretizza la volontà dell'Erario di procedere al recupero dell'imposta, che si manifesta appieno il pregiudizio ai danni del contribuente.
Ciò in quanto il processo verbale di constatazione, per definizione, è atto endoprocedimentale, “meramente interno” e non impugnabile, che pur indicando (come nel caso di specie) le responsabilità del professionista in ordine a una irregolare tenuta della contabilità sociale, tuttavia non è in alcun modo suscettibile di incidere concretamente sul patrimonio del contribuente, né su altra situazione giuridica allo stesso riferibile. Dal verbale, che assume la valenza di mero atto prodromico “la cui notifica è effettuata per la successiva validità dell'avviso di accertamento, qualora quest'ultimo si fondi sul primo”, può o meno discendere l'avviso di accertamento, “atto con cui il Fisco, per la prima volta, esercita il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto” e, pertanto, impugnabile.
Sussiste, dunque, un nesso di causalità tra avviso di accertamento e pregiudizio arrecato al contribuente, in quanto solo da tale provvedimento (e non anche, “a monte”, dal verbale di constatazione) risulta evidente la potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria.
Da ciò discende la conclusione che il danno non può in alcun modo prodursi all'atto della notifica del verbale di constatazione (fatta salva la sola ipotesi per cui l'azione risarcitoria non avrebbe potuto essere esercitata per impedimento legale, vale a dire per la fisiologica non impugnabilità dell'atto in questione) per due ordini di motivi:
- il primo sostanziale, in quanto – come già riferito – è solo con l'avviso di accertamento che si manifesta pienamente, e con reale forza impositiva, la volontà erariale di procedere al recupero dell'imposta asseritamente evasa;
- il secondo processuale, atteso che la non impugnabilità del verbale non preclude l'esercizio dell'azione risarcitoria, azione su cui influisce la circostanza ineludibile della mancata produzione del danno (da parte della notifica dell'atto in parola) nei confronti del contribuente.
Il processo verbale di constatazione sconta una natura di atto prodromico e anticipatore di una volontà (quella del Fisco) che troverà piena esplicazione solo ed esclusivamente in sede di avviso di accertamento, atto impositivo a tutti gli effetti, idoneo a dar forma e consistenza al pregiudizio. E non è neanche possibile, conclude la Corte, ricavare la mera evenienza del danno (futuro e ipotetico) in base al fatto che il verbale adombrasse la responsabilità ascrivibile al professionista, non essendo atto di per sé lesivo per il contribuente, in quanto “altro è sapere che il commercialista potrebbe aver sbagliato, altro è sapere che ne è derivato un danno, ben potendo dall'errore non derivare alcun pregiudizio, se il Fisco poi non agisce per recuperare la somma”.
Pertanto il termine decennale di prescrizione dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno non può che decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento, non (come erroneamente rilevato dalle Corti di merito) dalla notifica del verbale di constatazione, con la logica conseguenza di un ampliamento dell'arco temporale entro cui il contribuente può agire nei confronti del professionista per ottenere il ristoro del danno patito.
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