Divieto di assistenza finanziaria e nullità degli atti ad essa collegati

La Corte di Cassazione, sez. 1 civ., con ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 28148, ha stabilito che l’art. 2358 c.c. costituisce una norma imperativa “di grado elevato”, la cui inosservanza comporta la nullità non solo del singolo atto di finanziamento che la vìola, bensì di tutti gli atti ad esso collegati, purché ne sia dimostrato il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Corporate M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.

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