Il diritto di recesso del socio di S.p.A. in caso di modifica della clausola dell’oggetto sociale
La Corte d’Appello di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con sentenza del 15 settembre 2025, n. 5404, ha precisato che il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. spetta ai soci di una S.p.A. che non abbiano concorso all’adozione di una delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale solo qualora tale modifica sia idonea a incidere in modo radicale sul rischio e sulla convenienza dell’investimento. In tale prospettiva, la cessione di un ramo d’azienda non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto di recesso, occorrendo che tale operazione comporti un cambiamento significativo dell’attività sociale della società.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Corporate M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.
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